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DNSH La chiave per ottenere fondi europei.Il principio Do No Significant Harm e i suoi obiettivi

Il principio DNSH (Do No Significant Harm, non arrecare un danno significativo) è uno dei cardini della Tassonomia europea, del PNRR e delle politiche per la transizione ecologica: un'attività economica, un progetto o una misura pubblica non devono danneggiare in modo significativo nessuno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione europea, per l'intero ciclo di vita dell'intervento. Per i fondi PNRR il rispetto va dimostrato con evidenze, non solo dichiarato.

Ogni obiettivo apre l'articolo corrispondente del Regolamento (UE) 2020/852 nel lettore, col titolo evidenziato. Base giuridica del principio: articolo 17 della Tassonomia; articoli 5 e 18 del Regolamento (UE) 2021/241.

Novità

Cosa è uscito di recente sul principio DNSH.

Tipo di attività per cui si chiedono gli adempimenti DNSH:

Scrivi l'attività: ti indichiamo cosa prevedono i regolamenti delegati.

Prova:

Copre tutte le attività degli allegati dei regolamenti delegati (UE) 2021/2139 (clima) e 2023/2486 (ambiente): la verifica va sempre fatta sul testo del regolamento.

Richiedi consulenza

Descrivi il tuo caso: ti rispondiamo per email. Ambiti di consulenza:

  • valutazione preliminare DNSH di progetti e investimenti;
  • supporto per bandi PNRR e fondi europei;
  • analisi della documentazione tecnica e amministrativa;
  • predisposizione di dichiarazioni, relazioni e checklist DNSH;
  • consulenza su Tassonomia europea e sostenibilità;
  • formazione per amministrazioni, imprese e professionisti.

L'invio apre il tuo programma di posta con il messaggio gia compilato per info@principio-DNSH.it.

Legislazione europea

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Pubblicazioni

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FAQ

Le domande più frequenti sul principio DNSH

DNSH sta per Do No Significant Harm: non arrecare un danno significativo. Un'attività rispetta il principio se non danneggia in modo significativo nessuno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione europea, per l'intero ciclo di vita dell'intervento (articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852).

No. Anche se spesso si concretizza in checklist e dichiarazioni, il principio ha natura sostanziale: occorre dimostrare, con evidenze documentali, che il progetto non produce impatti ambientali significativi. Nei controlli conta la prova, non la dichiarazione.

Alla Tassonomia europea e agli investimenti sostenibili, a tutte le misure del PNRR (articoli 5 e 18 del Regolamento (UE) 2021/241), a molti fondi europei e, sempre di più, alla finanza sostenibile e alla rendicontazione.

Amministrazioni titolari di misura, soggetti attuatori, beneficiari, progettisti, imprese, stazioni appaltanti, revisori e consulenti tecnici: ciascuno per la propria parte, dalla progettazione alla rendicontazione.

Regime 1: la misura dichiara un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale, con vincoli più severi. Regime 2: la misura deve solo non arrecare danno significativo. Il regime lo stabilisce la misura PNRR, non il soggetto attuatore, e determina quale checklist usare.

No. Le 34 schede della Guida operativa RGS sono uno strumento di semplificazione: se manca quella pertinente, il DNSH si applica comunque, con la valutazione caso per caso sui sei obiettivi (parte generale della Guida e orientamenti della Commissione).

La spesa diventa non ammissibile: blocco dei pagamenti e recupero delle somme, con effetti su traguardi e obiettivi della misura. Per questo le evidenze vanno raccolte durante l'esecuzione, non ricostruite alla fine.

No: sono ancore di consultazione per arrivare subito al punto giusto dei PDF. Fa sempre fede il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale. Se noti un'imprecisione, usa "Segnala un problema" nel lettore.

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